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Tributi Comunali
TA.R.S.U.- Tassa Rifiuti Solidi Urbani

Soggetto passivo
Normativa di riferimento - Art. 63, comma 1
D. Lgs. 507/1993
Tutti i possessori e detentori di locali e
aree scoperte per abitazione o per l'esercizio di attivita'
nel territorio comunale.


Dichiarazione
Normativa di riferimento - Art. 70, comma 1
D. Lgs. 507/1993
Dalla data di inizio dell'occupazione e
detenzione, i soggetti tenuti al pagamento della tassa,
dovranno presentare la relativa denuncia redatta su appositi
moduli messi a disposizione dal Comune stesso.
Il modulo dev'essere debitamente compilato in
ogni sua parte.
Importante ricordare:


Calcolo
Normativa di riferimento - Art. 65, comma 2
D. Lgs. 507/1993
L'art. 1, comma 340, della Legge 311/2004
(Legge Finanziaria anno 2005) stabilisce che, a decorrere
dal 1/1/2005, la superficie di riferimento su cui calcolare
la Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), per le unita'
immobiliari di proprieta' privata a destinazione urbana
censite al catasto edilizio urbano, quali abitazioni e
relative pertinenze (garage, autorimesse ecc.), non puo'
essere inferiore all'80% della superficie catastale.
L'importo totale da versare e' ottenuto
moltiplicando la superficie (espressa in metri quadrati),
iscritta a ruolo, per la tariffa a mq. prevista per l'anno
oggetto di tassazione.
Le modalita' di calcolo per determinare la
superficie catastale sono stabilite dal Decreto del
Presidente della Repubblica del 23 marzo 1998 n. 138. Al
riguardo si veda anche la Circolare dell'Agenzia del
Territorio del 7/12/2005 n. 13.
Il risultato così ottenuto va incrementato
delle addizionali comunali e addizionale provinciale
(addizionale erariale 5%, addizionale ex ECA 5% e
addizionale provinciale 5% per un totale del 15%).


Pagamento
Agente di riscossione: I.A.P. srl – via
Villaggio 5 – 80024 CARDITO (NA)
La Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
viene riscossa tramite avviso di pagamento o tramite
cartella (recapitata a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o notifica da parte del messo notificatore).
Se la riscossione avviene tramite avviso il
pagamento dell'intero importo deve avvenire di norma entro
la scadenza della prima rata o delle rate successive per la
parte rimanente. Il mancato ricevimento del documento non
genera l'applicazione degli interessi di mora ed il tributo
potra' essere regolarizzato dopo la notifica della cartella.
Qualora l'avviso sia recapitato oltre il
termine di scadenza della 1^ rata, il pagamento potra'
essere effettuato anche successivamente senza alcuna
maggiorazione.
Se la riscossione avviene tramite cartella
sulle rate scadute e non pagate vengono applicati gli
interessi come per legge.


Tariffe
Approvate con delibera di Giunta comunale
n.36 del 07/04/2010
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Cat. |
Descrizione |
Nuova tariffa |
|
A1^ |
Locali ed aree adibite a musei, archivi,
biblioteche, sale teatrali, scuole pubbliche,
private, e sale per attività artigianali |
3,40 |
|
A2^ |
Scuole pubbliche e private di ogni ordine e
grado |
3,40 |
|
A3^ |
Sale teatrali, palestre e sale giochi |
3,40 |
|
A4^ |
Deposito di stoccaggio merci - pese pubbliche -
distributori di carburante |
3,40 |
|
B1^ |
Complessi commerciali all'ingrosso |
3,40 |
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C1^ |
Locali ed aree ad uso abitativo |
2,05 |
|
C2^ |
Attività ricettivo-alberghiera |
2,90 |
|
C3^ |
Collegi - casa di vacanze - convivenze |
3,80 |
|
D1^ |
Attività terziarie e direzionali diverse dalle
categorie precedenti |
5,00 |
|
D2^ |
Circoli politici, sportivi |
5,00 |
|
E1^ |
Attività di produzione artigianale o industriale |
7,80 |
|
E2^ |
Esercizi di vendita al dettaglio di beni
alimentari |
6,50 |
|
E3^ |
Attività di commercio al dettaglio di beni non
deperibili |
6,50 |
|
F1^ |
Pubblici esercizi - ristoranti - trattorie -
pizzerie - caffè - ecc. |
9,15 |
|
F2^ |
Attività di vendita al dettaglio di beni
alimentari deperibili |
9,15 |


Riduzioni,
agevolazioni ed esenzioni
Riduzioni
Normativa di riferimento - Art. 66, commi 3 e
4 del D. Lgs. 507/1993
Tariffa ridotta di 1/3 nei seguenti casi:
-
Abitazioni con unico occupante.
-
Abitazioni tenute a disposizione per uso
stagionale od altro uso limitato e discontinuo a
condizione che tale destinazione sia specificata nella
denuncia originaria o di variazione indicando
l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e
dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio
in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte
del comune.
-
I locali, diversi dalle abitazioni, ed
aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o
autorizzazione rilasciata dai competenti organi per
l'esercizio dell'attivita'.
-
Utente che, versando nelle circostanze di
cui al numero 2, risieda o abbia la dimora, per piu' di
sei mesi all'anno, in localita' fuori del territorio
nazionale.
-
Riduzione del 30% per agricoltori
occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.
Agevolazioni
Normativa di riferimento - Art. 67, comma 1
del D. Lgs. 507/1993)
Tariffa ridotta del 50% nei seguenti casi:
-
riduzione della tassa al 50% per le
famiglie che abbiano nel proprio nucleo familiare una
persona invalida o diversamente abile, non ricoverata in
istituto:
-
cieca (assoluta o ventesimista )
sordomuta ;
-
disabile (invalidità non inferiore al 75
%);
-
minore (con riconosciuta difficoltà
persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie
della sua età);
-
riduzione del 50% per le abitazioni,
utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o
con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli
stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di
fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale minima
dell’INPS e di non essere proprietari di alcuna unità
immobiliare produttiva di reddito al di fuori
dell’abitazione in oggetto.
Esenzioni
Normativa di riferimento - Art. 67, comma 1
del D. Lgs. 507/1993)
-
i locali e le aree utilizzati per
l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione
dei locali annessi ad uso abitativo e ad usi diversi da
quello del culto in senso stretto;
-
i locali e le aree adibiti a servizi per
le quali il comune sia tenuto a sostenere le spese di
finanziamento;
-
i locali occupate da persone, sole o
riunite in nuclei familiari, assistite in modo
permanente dal Comune o dall'ASL, nullatenenti ed in
condizioni di accertata indigenza.
Accesso alle agevolazioni
L'esenzione o la riduzione e' concessa, su
domanda dell'interessato, a partire dal bimestre solare
successivo alla presentazione della domanda stessa ed a
condizione che questi dimostri di averne diritto.


Modulistica:


Regolamenti
e normative

Informazioni:
I.A.P. srl - Ufficio Tributi – via Aversa 13
Tel 081 8131119
e-mail:

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