|
Ufficio Elettorale
Referendum popolare n. 2
ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di
attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di
liste
« Volete voi che sia abrogato il Decreto legislativo 20
dicembre 1993, n. 533, nel testo risultante per effetto di
modificazioni ed integrazioni successive, titolato "Testo
unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato
della Repubblica", limitatamente alle seguenti parti: art.
1, comma 2, limitatamente alle parole: "di coalizione";
art. 9, comma 3, limitatamente alle parole: "Nessuna
sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi
politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di
collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o
gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e
abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle
ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno
identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 361 del 1957.";
art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole:
"alle coalizioni e"; art. 11, comma 1, lettera a),
limitatamente alle parole: "non collegate";
art. 11, comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: ",
nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni
delle liste della coalizione"; art. 11, comma 3,
limitatamente alle parole: "delle liste collegate
appartenenti alla stessa coalizione";
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di seguito, in
linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga";
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "delle
coalizioni e";
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "non
collegate";
art. 11, comma 3, limitatamente alle parole: "di ciascuna
coalizione"; art. 16, comma 1, lettera a), limitatamente
alle parole: ". Determina inoltre la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla
somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le
liste che la compongono"; art. 16, comma 1, lettera b),
numero 1): "1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito
sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi e che contengano almeno una lista collegata che
abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento
dei voti validi espressi;";
art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle
parole: "non collegate";
art. 16, comma 1, lettera b), numero 2), limitatamente alle
parole: "nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni
che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1),
abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento
dei voti validi espressi";
art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "le coalizioni
di liste e";
art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "coalizioni di
liste o";
art. 17, comma 1, limitatamente alle parole, ovunque
ricorrono: "coalizione di liste o";
art. 17, comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione
di liste o";
art. 17, comma 3: "Nel caso in cui la verifica di cui al
comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale
regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione di
liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b),
numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano
circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi
espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste,
al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai
sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di
liste, divide la somma delle cifre elettorali
circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il
numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1,
ottenendo così il relativo quoziente elettorale di
coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi
la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista
ammessa al riparto per il quoziente elettorale di
coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta
rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna
lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono
rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste
ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di
parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la
maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di
quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui
all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono
attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.";
art. 17, comma 4, limitatamente alle parole: "alla
coalizione di liste o"; art. 17, comma 5, limitatamente alle
parole, ovunque ricorrono: "coalizioni di liste o"; art. 17,
comma 5, limitatamente alle parole, ovunque ricorrono:
"coalizione di liste o";
art. 17, comma 5, limitatamente alle parole: "alle
coalizioni di liste e";
art. 17, comma 6: "Per ciascuna coalizione l'ufficio procede
al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4
e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide
il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle
liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
lettera b), numero 1), per il numero dei seggi ad essa
spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così
ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera
del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi
da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora
da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per
la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori
resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano
conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.";
art. 17, comma 8: "Qualora una lista abbia esaurito il
numero dei candidati presentati nella circoscrizione
regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i
seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale
assegna i seggi alla lista facente parte della medesima
coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore
parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo
secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste
abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede
mediante sorteggio.";
art. 17-bis, limitatamente alle parole: "e 6";
art. 19, comma 2: "Qualora la lista abbia esaurito il numero
dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia
quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante,
questo è attribuito, nell'ambito della stessa
circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8." ? »
 |