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Ufficio Elettorale
Referendum popolare n. 1
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di
attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di
liste
« Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante
per effetto di modificazioni ed integrazioni successive,
titolato "Approvazione del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati",
limitatamente alle seguenti parti:
art. 14-bis, comma 1: "I partiti o i gruppi politici
organizzati possono effettuare il collegamento in una
coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate.
Le dichiarazioni di collegamento debbono essere
reciproche.";
art. 14-bis, comma 2: "La dichiarazione di collegamento è
effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di
cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno
effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.";
art. 14-bis, comma 3, limitatamente alle parole: "I partiti
o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in
coalizione che si candidano a governare depositano un unico
programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome
della persona da loro indicata come unico capo della
coalizione.";
art. 14-bis, comma 4, limitatamente alle parole: "1, 2 e";
art. 14-bis, comma 5, limitatamente alle parole: "dei
collegamenti ammessi";
art. 18-bis, comma 2, limitatamente alle parole: "Nessuna
sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi
politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di
collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con
almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo
e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle
ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno
identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14.";
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: "alle
coalizioni e"; art. 24, numero 2), limitatamente alle
parole: "non collegate";
art. 24, numero 2), limitatamente alle parole: ", nonché,
per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle
liste della coalizione";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "delle liste
collegate appartenenti alla stessa coalizione";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "di seguito, in
linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "delle
coalizioni e"; art. 31, comma 2, limitatamente alle
parole:"non collegate";
art. 31, comma 2, limitatamente alle parole: "di ciascuna
coalizione";
art. 83, comma 1, numero 2): "2) determina poi la cifra
elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste
collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali
di tutte le liste che compongono la coalizione stessa,
nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non
collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la
lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di
voti validi espressi;";
art. 83, comma , numero 3), lettera a): "a) le coalizioni di
liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il
10 per cento dei voti validi espressi e che contengano
almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano
nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi
ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze
linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una
delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto
speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento
dei voti validi espressi nella circoscrizione;";
art 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle
parole, ovunque ricorrono: "non collegate";
art. 83, comma 1, numero 3), lettera b), limitatamente alle
parole: ", nonché le liste delle coalizioni che non hanno
superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che
abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento
dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di
minoranze linguistiche riconosciute, presentate
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in
regioni il cui statuto speciale prevede una particolare
tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano
conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi
nella circoscrizione";
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole: "le
coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e";
art. 83, comma 1, numero 4), limitatamente alle parole,
ovunque ricorrono: "coalizione di liste o"; art. 83, comma
1, numero 4), limitatamente alle parole: "coalizioni di
liste o";
art. 83, comma 1, numero 5), limitatamente alle parole: "la
coalizione di liste o";
art. 83, comma 1, numero 6): "6) individua quindi,
nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui
al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito
sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi
espressi e le liste rappresentative di minoranze
linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una
delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto
speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze
linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento
dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché la
lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano
nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;";
art. 83, comma 1, numero 7): "7) qualora la verifica di cui
al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per
ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base
alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al
numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste,
divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste
ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di
seggi già individuato ai sensi del numero 4).
Nell'effettuare tale divisione non tiene conto
dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così
ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di
ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La
parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il
numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che
rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni
hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti,
alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a
sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b),
sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero
4);";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole:
"varie coalizioni di liste o"; art. 83, comma 1, numero 8),
limitatamente alle parole: "per ciascuna coalizione di
liste, divide il totale delle cifre elettorali
circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il
quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4),
ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire
nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima.
Analogamente,";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole,
ovunque ricorrono: "coalizione di liste o";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole,
ovunque ricorrono: "coalizioni di liste o";
art. 83, comma 1, numero 8), limitatamente alle parole:
"coalizioni o"; art. 83, comma 1, numero 9): "9) salvo
quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi
all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi
spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine,
determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna
coalizione di liste dividendo il totale delle cifre
elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6)
per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella
circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale
divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria
del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale
circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale
quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente
così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a
ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria
decrescente delle parti decimali dei quozienti così
ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con
la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di
quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente
l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte
le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei
seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso
negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla
lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in
caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da
quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine
decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti
alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha
ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il
loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che
non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano
parti decimali dei quozienti non utilizzate.
Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora
nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le
parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è
attribuito alla lista con la più alta parte decimale del
quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile
fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del
completamento delle operazioni precedenti, fino a
concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista
eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle
circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori
parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste
deficitarie sono conseguentemente attribuiti i seggi in
quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori
parti decimali del quoziente di attribuzione non
utilizzate.";
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: "la coalizione
di liste o"; art. 83, comma 2, limitatamente alle parole:
"coalizione di liste o";
art. 83, comma 2, limitatamente alle parole: "di tutte le
liste della coalizione o";
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: "coalizioni di
liste e"; art. 83, comma 3, limitatamente alle parole,
ovunque ricorrono: "coalizione di liste o";
art. 83, comma 3, limitatamente alle parole: "coalizioni di
liste o";
art. 83, comma 4: "L'Ufficio procede poi, per ciascuna
coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti
tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine
procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo,
terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "numero 6),";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "e 9)"; art.
83, comma 5, limitatamente alle parole: "coalizione di liste
o";
art. 83, comma 5, limitatamente alle parole: "coalizioni di
liste o";
art. 84, comma 3: "Qualora al termine delle operazioni di
cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla
lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti,
nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista
facente parte della medesima coalizione della lista
deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del
quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine
decrescente. Qualora al termine di detta operazione
residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono
attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente
parte della medesima coalizione della lista deficitaria che
abbia la maggiore parte decimale del quoziente già
utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.";
art. 84, comma 4, limitatamente alle parole: "e 3"; art. 86,
comma 2, limitatamente alle parole: ", 3" ? »
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