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Tributi Comunali
I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili

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Stampa aliquote
e detrazioni anno 2009
Modulistica a fondo pagina

Soggetto passivo
L'imposta e' dovuta dalle persone, fisiche e giuridiche, che
possiedono:
- fabbricati (immobili),
- aree fabbricabili,
- terreni agricoli
a titolo di:
- proprietà;
- usufrutto;
- diritto reale d'uso, di abitazione (*), di enfiteusi, di
superficie;
- locazione finanziaria (locatario);
- concessione di immobili demaniali (concessionario).
(*) Si precisa che e' un diritto reale di abitazione quello
spettante:
- al coniuge superstite (art. 540 codice civile) sulla casa
adibita a residenza familiare e relative pertinenze;
- al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa
sull'alloggio assegnato;
In caso di contitolarità dei diritti sull'immobile, ogni
titolare e' obbligato a versare l'imposta per la parte che
corrisponde alla propria quota.


Come si determina l'imposta
L'imposta dovuta per l'anno 2009 e' determinata applicando
al valore degli immobili (fabbricati, area fabbricabile o
terreni agricoli) l'aliquota stabilita dal Comune di
Gricignano di Aversa.
L'Imposta si paga in base ai mesi di possesso dell'immobile.
Il mese nel quale il possesso e' stato solo in parte, si
calcola per intero solo se il possesso si e' prolungato per
più di 15 giorni.
L'importo da versare deve essere arrotondato all'Euro, per
difetto se l'importo presenta decimali fino a 49 centesimi e
per eccesso se l'importo presenta decimali superiori a 49
centesimi.
L'imposta non e' dovuta se l'importo e' inferiore a
euro 12,00.


Novità - Abolizione dell'ICI sull'abitazione principale
Il Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 28/5/2008 prevede, a decorrere
dal 1^ gennaio 2008, l'abolizione dell'I.C.I.
sull'abitazione principale.
Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si
intende l'immobile in cui il contribuente ha la residenza
anagrafica; e' fatta salva la possibilità di provare che
sussiste la dimora abituale anche in assenza della residenza
anagrafica.
In base al Regolamento comunale per l'applicazione
dell'Imposta Comunale sugli Immobili sono equiparate
all'abitazione principale:
- quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risultino locate;
- le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal
possessore ai suoi parenti in linea retta fino al primo
grado di parentela (genitori e figli).
I beneficiari, quindi, non dovranno pagare l'ICI in scadenza
il prossimo 16 giugno.
L'abolizione dell'imposta riguarda anche le pertinenze
dell'abitazione principale (garages, cantine, soffitte).
L'esenzione, inoltre, si applica anche alle abitazioni
assimilate a quella principale dai Regolamenti comunali
vigenti alla data del 29/5/2008.
Continuano a pagare l'I.C.I. gli immobili delle categorie
catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9
(castelli), per i quali continua ad applicarsi la detrazione
prevista dall'art. 8 - commi 2 e 3 - D.Lgs 504/1992
L'aliquota per questa tipologia di immobili, e' stata
fissata, per il 2009, al
4,50 per mille


Aliquote
Le aliquote ICI per l'anno
2009
sono state fissate con delibera del Consiglio comunale n. 4
del 2 aprile 2009 nel modo seguente:
- Abitazione principale
4,50 per mille
- Fabbricati rientranti nel gruppo "D"
6,00 per mille
- Rimanenti immobili
6,00 per mille
Detrazioni
€ 129,11 detrazione
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.


Modalità di
versamento
L'imposta dovuta deve essere versata,
utilizzando gli appositi bollettini, sul
c.c.p. n. 24022410
intestato a
I.A.P. SRL Concessionario I.C.I. Comune di Gricignano di
Aversa
o, in alternativa, utilizzando il Modello
F24.
L'imposta deve essere versata in due rate:
a.
la prima, da pagare entro
il 16 giugno 2009, e' pari al 50% dell'imposta dovuta
e si calcola in base all'aliquota ed alle detrazioni
dell'anno precedente.
b.
la seconda, da pagare a
saldo tra il 1^ ed il 16 dicembre 2009, si
calcola con l'applicazione delle aliquote e delle detrazioni
deliberate per l'anno in corso, sottraendo quanto versato in
acconto.
E' possibile pagare l'ICI anche in unica
soluzione, entro il termine previsto per l'acconto,
applicando, in questo caso, le aliquote e le detrazioni
stabilite dal Comune per l'anno in corso.
ARROTONDAMENTI
- Il comma 166 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007
ha stabilito che il pagamento dei tributi locali, e, quindi,
anche dell'ICI, deve essere arrotondato all'euro.
L'arrotondamento avviene per difetto se la frazione e'
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a
detto importo.


Dichiarazioni
Per le variazioni intervenute dal 2007 non vi
e' più l'obbligo di presentazione della dichiarazione per
quegli atti già presentati presso i notai o altre pubbliche
amministrazioni (ad es. contratti di compravendita). Resta
l'obbligo di dichiarazione per i casi in cui vi e' diritto
ad usufruire di una detrazione o riduzione di imposta.


Ravvedimento operoso in caso di
mancato/insufficiente versamento
In caso di mancato/insufficiente versamento
dell'I.C.I. non ancora contestato dall'Ufficio Tributi, il
Contribuente ha la possibilità di sanare l'inadempienza
avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi
dell'art.13 del D.Lgs 18/12/1997, n.472, e successive
modifiche ed integrazioni.
La regolarizzazione del pagamento può
avvenire:
(Aggiornato al D.L. 29/11/2008, N. 185)
-
entro trenta giorni dalla data di scadenza del pagamento:
in tal caso il contribuente potrà applicare la sanzione
ridotta del 2,50% (1/12 del 30%) sulla differenza o
intera imposta non versata;
-
entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è
stata commessa la violazione
ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica,
entro un anno dall'omissione o dall'errore (termine per
la presentazione della denuncia ICI 2009 per l’anno 2008
per l'imposta ancora dovuta per l'anno 2008);
in tal caso il contribuente potrà applicare la sanzione
ridotta del 3% (1/10 del 30%) sulla differenza o intera
imposta non versata;
Sulla sola imposta (o differenza di imposta)
dovranno essere calcolati altresì gli interessi moratori al
tasso legale
del 3%
con maturazione giornaliera dal giorno
successivo alla scadenza al giorno dell'effettivo versamento
tardivo. In conclusione, l'importo totale da versare sarà
ottenuto dalla somma di:
|
N. |
DESCRIZIONE |
DETTAGLIO |
|
1) |
IMPOSTA |
Differenza d'imposta o imposta interamente non
versata |
|
2) |
SANZIONI
(calcolate sulla sola imposta) |
2.50% se effettuato entro 30 giorni dal giorno
successivo alla scadenza
3% se effettuato entro la scadenza per la
presentazione della dichiarazione ICI |
|
3) |
INTERESSI |
3% 2008 con maturazione giornaliera dal giorno
successivo alla scadenza al giorno di effettivo
versamento |


Compilazione modulo per il ravvedimento
operoso
Il versamento va eseguito utilizzando il
consueto bollettino postale, con caratteri in colore rosso,
utilizzato per versare l'I.C.I. in autotassazione seguendo
le sottoelencate brevi istruzioni;
-
nelle caselline dedicate alle voci "abitazione
principale" ovvero "altri fabbricati" etc. - a seconda
delle singole fattispecie - devono essere indicati gli
importi corrispondenti alla sola imposta non versata;
-
lo spazio relativo all'importo effettivo da versare
dovrà ovviamente comprendere, oltre all'imposta non
versata, le sanzioni e gli interessi calcolati;
-
l'anno di imposta è quello di competenza (ossia
l'annualità in cui è stata effettuata la violazione);
deve essere barrata infine l'apposita casellina
"Ravvedimento operoso" posizionata in fondo al bollettino.
Esempio di compilazione scaricabile cliccando su
questo link


Richiesta di
rimborso
Il rimborso delle somme versate e non dovute
deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5
anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è
stato accertato il diritto alla restituzione. Tale
disposizione si applica ai sensi di legge ai rapporti di
imposta pendenti (versamenti acconto/saldo 2004) alla
data di entrata in vigore (1/01/2007) della Legge nr. 296
del 27/12/2006 “Finanziaria 2007”;
Il modulo, predisposto dal Comune, è disponibile in
Formato PDF Acrobat


Avvisi di accertamento in rettifica e
d’ufficio
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio: il
pagamento dell’importo dovrà essere effettuato entro 60
giorni dalla notifica dell’avviso mediante versamento con
bollettino di c/c postale allegato (c/c nr.
24022410)
intestato a:
I.A.P. SRL – Concessionario I.C.I.
Comune di Gricignano di Aversa
Via Villaggio n.5
80024 CARDITO (NA)
Entro lo stesso termine il contribuente potrà
richiedere la revisione/annullamento dell’avviso motivando
la richiesta e fornendo opportuna documentazione (copia
delle ricevute di versamento, eventuali contratti d’affitto
registrati, etc) utilizzando il modulo (modulo PDF),
predisposto dal Comune.
Entro lo stesso termine il contribuente potrà presentare
ricorso alla commissione tributaria provinciale di Genova.
In caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione
coattiva a mezzo ruolo ai sensi dell’art. 12 del DLgs
504/1992;


Definizione
agevolata:
Si avverte che ai sensi dell'art.16 del
D.Lgs. 18/12/1997 n. 472, è data facoltà di definire il
presente procedimento
entro 60 giorni
dalla notificazione dell'atto mediante il
versamento dell'importo ridotto specificato nell'avviso.
Qualora il Contribuente non intenda
addivenire
a definizione agevolata (riduzione ad 1/4 delle sanzioni) o
pagamento spontaneo, può richiedere,
nel termine di 60 giorni
dalla data di notifica il riesame dell'atto, compilando il
modulo predisposto (modulo
PDF) e fornendo opportuna documentazione;
entro lo stesso termine, può presentare ricorso alla
Commissione Tributaria Provinciale di Santa Maria Capua
Vetere,
con le modalità previste dagli artt. 18 e seguenti del
D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.


Regolamenti e normative


Modulistica


Informazioni:
I.A.P. srl - Ufficio Tributi – via Aversa 13
- Tel 081 8131119
e-mail:
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