Comune di Gricignano

COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA

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Mercoledì 10 Marzo 2010 ore 11:57

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Tributi Comunali

I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili

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Stampa pagina - Stampa aliquote e detrazioni anno 2009

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Soggetto passivo

 

L'imposta e' dovuta dalle persone, fisiche e giuridiche, che possiedono:

- fabbricati (immobili),
- aree fabbricabili,
- terreni agricoli

a titolo di:

- proprietà;
- usufrutto;
- diritto reale d'uso, di abitazione (*), di enfiteusi, di superficie;
- locazione finanziaria (locatario);
- concessione di immobili demaniali (concessionario).

(*) Si precisa che e' un diritto reale di abitazione quello spettante:
- al coniuge superstite (art. 540 codice civile) sulla casa adibita a residenza familiare e relative pertinenze;
- al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa sull'alloggio assegnato;

In caso di contitolarità dei diritti sull'immobile, ogni titolare e' obbligato a versare l'imposta per la parte che corrisponde alla propria quota.

 

Come si determina l'imposta

 

L'imposta dovuta per l'anno 2009 e' determinata applicando al valore degli immobili (fabbricati, area fabbricabile o terreni agricoli) l'aliquota stabilita dal Comune di Gricignano di Aversa.

L'Imposta si paga in base ai mesi di possesso dell'immobile. Il mese nel quale il possesso e' stato solo in parte, si calcola per intero solo se il possesso si e' prolungato per più di 15 giorni.

L'importo da versare deve essere arrotondato all'Euro, per difetto se l'importo presenta decimali fino a 49 centesimi e per eccesso se l'importo presenta decimali superiori a 49 centesimi.

L'imposta non e' dovuta se l'importo e' inferiore a euro 12,00.

 

Novità - Abolizione dell'ICI sull'abitazione principale

 

Il Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 28/5/2008 prevede, a decorrere dal 1^ gennaio 2008, l'abolizione dell'I.C.I. sull'abitazione principale.

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende l'immobile in cui il contribuente ha la residenza anagrafica; e' fatta salva la possibilità di provare che sussiste la dimora abituale anche in assenza della residenza anagrafica.

In base al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili sono equiparate all'abitazione principale:

- quelle possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
- le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi parenti in linea retta fino al primo grado di parentela (genitori e figli).

I beneficiari, quindi, non dovranno pagare l'ICI in scadenza il prossimo 16 giugno.

L'abolizione dell'imposta riguarda anche le pertinenze dell'abitazione principale (garages, cantine, soffitte).

L'esenzione, inoltre, si applica anche alle abitazioni assimilate a quella principale dai Regolamenti comunali vigenti alla data del 29/5/2008.

Continuano a pagare l'I.C.I. gli immobili delle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli), per i quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8 - commi 2 e 3 - D.Lgs 504/1992

L'aliquota per questa tipologia di immobili, e' stata fissata, per il 2009, al 4,50 per mille

 

Aliquote

 

Le aliquote ICI per l'anno 2009 sono state fissate con delibera del Consiglio comunale n. 4 del 2 aprile 2009 nel modo seguente:

- Abitazione principale 4,50 per mille
- Fabbricati rientranti nel gruppo "D"
6,00 per mille
- Rimanenti immobili
6,00 per mille

Detrazioni

€ 129,11 detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

 

Modalità di versamento

 

L'imposta dovuta deve essere versata, utilizzando gli appositi bollettini, sul c.c.p. n. 24022410 intestato a I.A.P. SRL Concessionario I.C.I. Comune di Gricignano di Aversa o, in alternativa, utilizzando il Modello F24.

L'imposta deve essere versata in due rate:

a.    la prima, da pagare entro il 16 giugno 2009, e' pari al 50% dell'imposta dovuta e si calcola in base all'aliquota ed alle detrazioni dell'anno precedente.

b.    la seconda, da pagare a saldo tra il 1^ ed il 16 dicembre 2009, si calcola con l'applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso, sottraendo quanto versato in acconto.

E' possibile pagare l'ICI anche in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto, applicando, in questo caso, le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.

 

ARROTONDAMENTI - Il comma 166 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 ha stabilito che il pagamento dei tributi locali, e, quindi, anche dell'ICI, deve essere arrotondato all'euro. L'arrotondamento avviene per difetto se la frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

 

Dichiarazioni

 

Per le variazioni intervenute dal 2007 non vi e' più l'obbligo di presentazione della dichiarazione per quegli atti già presentati presso i notai o altre pubbliche amministrazioni (ad es. contratti di compravendita). Resta l'obbligo di dichiarazione per i casi in cui vi e' diritto ad usufruire di una detrazione o riduzione di imposta.

 

Ravvedimento operoso in caso di mancato/insufficiente versamento

 

In caso di mancato/insufficiente versamento dell'I.C.I. non ancora contestato dall'Ufficio Tributi, il Contribuente ha la possibilità di sanare l'inadempienza avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 18/12/1997, n.472, e successive modifiche ed integrazioni.

La regolarizzazione del pagamento può avvenire:

(Aggiornato al D.L. 29/11/2008, N. 185)

  • entro trenta giorni dalla data di scadenza del pagamento: in tal caso il contribuente potrà applicare la sanzione ridotta del 2,50% (1/12 del 30%) sulla differenza o intera imposta non versata;

  • entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (termine per la presentazione della denuncia ICI 2009 per l’anno 2008 per l'imposta ancora dovuta per l'anno 2008);
    in tal caso il contribuente potrà applicare la sanzione ridotta del 3% (1/10 del 30%) sulla differenza o intera imposta non versata;

 

Sulla sola imposta (o differenza di imposta) dovranno essere calcolati altresì gli interessi moratori al tasso legale del 3% con maturazione giornaliera dal giorno successivo alla scadenza al giorno dell'effettivo versamento tardivo. In conclusione, l'importo totale da versare sarà ottenuto dalla somma di:

 

N.

DESCRIZIONE

DETTAGLIO

1)

IMPOSTA

Differenza d'imposta o imposta interamente non versata

2)

SANZIONI
(calcolate sulla sola imposta)

2.50% se effettuato entro 30 giorni dal giorno successivo alla scadenza
3% se effettuato entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione ICI

3)

INTERESSI

3%  2008 con maturazione giornaliera dal giorno successivo alla scadenza al giorno di effettivo versamento

 

Compilazione modulo per il ravvedimento operoso

 

Il versamento va eseguito utilizzando il consueto bollettino postale, con caratteri in colore rosso, utilizzato per versare l'I.C.I. in autotassazione seguendo le sottoelencate brevi istruzioni;

  1. nelle caselline dedicate alle voci "abitazione principale" ovvero "altri fabbricati" etc. - a seconda delle singole fattispecie - devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta non versata;

  2. lo spazio relativo all'importo effettivo da versare dovrà ovviamente comprendere, oltre all'imposta non versata, le sanzioni e gli interessi calcolati;

  3. l'anno di imposta è quello di competenza (ossia l'annualità in cui è stata effettuata la violazione);

deve essere barrata infine l'apposita casellina "Ravvedimento operoso" posizionata in fondo al bollettino. Esempio di compilazione scaricabile cliccando su questo link

 

Richiesta di rimborso

 

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Tale disposizione si applica ai sensi di legge ai rapporti di imposta pendenti (versamenti acconto/saldo 2004) alla data di entrata in vigore (1/01/2007) della Legge nr. 296 del 27/12/2006 “Finanziaria 2007”;

Il modulo, predisposto dal Comune, è disponibile in Formato PDF Acrobat

 

Avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio

 

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio: il pagamento dell’importo dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso mediante versamento con bollettino di c/c postale allegato (c/c nr. 24022410) intestato a:

I.A.P. SRL – Concessionario I.C.I. Comune di Gricignano di Aversa
Via Villaggio  n.5
80024 CARDITO (NA)

Entro lo stesso termine il contribuente potrà richiedere la revisione/annullamento dell’avviso motivando la richiesta e fornendo opportuna documentazione (copia delle ricevute di versamento, eventuali contratti d’affitto registrati, etc) utilizzando il modulo (modulo PDF), predisposto dal Comune.
Entro lo stesso termine il contribuente potrà presentare ricorso alla commissione tributaria provinciale di Genova. In caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva a mezzo ruolo ai sensi dell’art. 12 del DLgs 504/1992;

 

Definizione agevolata:

 

Si avverte che ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472, è data facoltà di definire il presente procedimento entro 60 giorni dalla notificazione dell'atto mediante il versamento dell'importo ridotto specificato nell'avviso.

Qualora il Contribuente non intenda addivenire a definizione agevolata (riduzione ad 1/4 delle sanzioni) o pagamento spontaneo, può richiedere, nel termine di 60 giorni dalla data di notifica il riesame dell'atto, compilando il modulo predisposto (modulo PDF) e fornendo opportuna documentazione; entro lo stesso termine, può presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Santa Maria Capua Vetere, con le modalità previste dagli artt. 18 e seguenti del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.

 

Regolamenti e normative

 

Modulistica

 

Informazioni:

 

I.A.P. srl - Ufficio Tributi – via Aversa 13 - Tel 081 8131119

e-mail:

 

 

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