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Tributi Comunali
I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili

aliquote e detrazioni anno 2010
(pdf)
aliquote e detrazioni anno 2009
(pdf)
Modulistica a fondo pagina

Soggetto passivo
L'imposta e' dovuta dalle persone, fisiche e
giuridiche, che possiedono:
- fabbricati (immobili),
- aree fabbricabili,
- terreni agricoli
a titolo di:
- proprietà;
- usufrutto;
- diritto reale d'uso, di abitazione (*), di enfiteusi,
di superficie;
- locazione finanziaria (locatario);
- concessione di immobili demaniali (concessionario).
(*) Si precisa che e' un diritto reale di
abitazione quello spettante:
- al coniuge superstite (art. 540 codice civile) sulla
casa adibita a residenza familiare e relative
pertinenze;
- al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa
sull'alloggio assegnato;
In caso di contitolarità dei diritti
sull'immobile, ogni titolare è obbligato a versare l'imposta
per la parte che corrisponde alla propria quota.


Come si determina l'imposta
L'imposta dovuta per l'anno 2009 e'
determinata applicando al valore degli immobili (fabbricati,
area fabbricabile o terreni agricoli) l'aliquota stabilita
dal Comune di Gricignano di Aversa.
L'Imposta si paga in base ai mesi di possesso
dell'immobile. Il mese nel quale il possesso e' stato solo
in parte, si calcola per intero solo se il possesso si e'
prolungato per più di 15 giorni.
L'importo da versare deve essere arrotondato
all'Euro, per difetto se l'importo presenta decimali fino a
49 centesimi e per eccesso se l'importo presenta decimali
superiori a 49 centesimi.
L'imposta non e' dovuta se l'importo e'
inferiore a
euro 12,00.


Novità - Abolizione dell'ICI sull'abitazione principale
Il Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 28/5/2008
prevede, a decorrere dal 1^ gennaio 2008, l'abolizione dell'I.C.I.
sull'abitazione principale.
Per unità immobiliare adibita ad abitazione
principale si intende l'immobile in cui il contribuente ha
la residenza anagrafica; e' fatta salva la possibilità di
provare che sussiste la dimora abituale anche in assenza
della residenza anagrafica.
In base al Regolamento comunale per
l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili sono
equiparate all'abitazione principale:
- quelle possedute a titolo di proprietà
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di ricovero permanente, a condizione che non risultino
locate;
- le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal
possessore ai suoi parenti in linea retta fino al primo
grado di parentela (genitori e figli).
I beneficiari, quindi, non dovranno pagare
l'ICI in scadenza il prossimo 16 giugno.
L'abolizione dell'imposta riguarda anche le
pertinenze dell'abitazione principale (garages, cantine,
soffitte).
L'esenzione, inoltre, si applica anche alle
abitazioni assimilate a quella principale dai Regolamenti
comunali vigenti alla data del 29/5/2008.
Continuano a pagare l'I.C.I. gli immobili
delle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8
(ville) e A9 (castelli, per i quali continua ad applicarsi
la detrazione prevista dall'art. 8 - commi 2 e 3 - D.Lgs
504/1992
L'aliquota per questa tipologia di immobili,
e' stata fissata, per il 2010, al
4,50 per mille


Aliquote
Le aliquote ICI per l'anno
2010
sono state fissate con delibera del Consiglio comunale n. 7
del 29 aprile 2010 nel modo seguente:
- Abitazione principale
4,50 per mille
- Fabbricati rientranti nel gruppo "D"
6,00 per mille
- Rimanenti immobili
6,00 per mille
Detrazioni
€ 129,11 detrazione
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.


Modalità di
versamento
L'imposta dovuta deve essere versata,
utilizzando gli appositi bollettini, sul
c.c.p. n. 24022410
intestato a
I.A.P. SRL Concessionario I.C.I. Comune di Gricignano di
Aversa
o, in alternativa, utilizzando il Modello
F24.
L'imposta deve essere versata in due rate:
a.
la prima, da pagare entro
il 16 giugno 2010, e' pari al 50% dell'imposta
dovuta e si calcola in base all'aliquota ed alle
detrazioni dell'anno precedente.
b.
la seconda, da pagare a
saldo tra il 1^ ed il 16 dicembre 2010, si
calcola con l'applicazione delle aliquote e delle
detrazioni deliberate per l'anno in corso, sottraendo
quanto versato in acconto.
E' possibile pagare l'ICI anche in unica
soluzione, entro il termine previsto per l'acconto,
applicando, in questo caso, le aliquote e le detrazioni
stabilite dal Comune per l'anno in corso.
ARROTONDAMENTI
- Il comma 166 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007
ha stabilito che il pagamento dei tributi locali, e, quindi,
anche dell'ICI, deve essere arrotondato all'euro.
L'arrotondamento avviene per difetto se la frazione e'
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a
detto importo.


Dichiarazioni
Per le variazioni intervenute dal 2007 non vi
e' piu' l'obbligo di presentazione della dichiarazione per
quegli atti gia' presentati presso i notai o altre pubbliche
amministrazioni (ad es. contratti di compravendita). Resta
l'obbligo di dichiarazione per i casi in cui vi e' diritto
ad usufruire di una detrazione o riduzione di imposta.


Ravvedimento operoso in caso di mancato/insufficiente
versamento
In caso di mancato/insufficiente
versamento dell'I.C.I. non ancora contestato
dall'Ufficio Tributi, il Contribuente ha la possibilità
di sanare l'inadempienza avvalendosi dell'istituto del
ravvedimento operoso ai sensi dell'art.13 del D.Lgs
18/12/1997, n.472, e successive modifiche ed
integrazioni.
La regolarizzazione del pagamento può
avvenire:
(Aggiornato al D.L. 29/11/2008, N. 185)
-
entro trenta giorni dalla data di scadenza del
pagamento:
in tal caso il contribuente potrà applicare la
sanzione ridotta del 2,50% (1/12 del 30%) sulla
differenza o intera imposta non versata;
-
entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale è stata
commessa la violazione
ovvero quando non è prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o
dall'errore (termine per la presentazione della
denuncia ICI 2009 per l’anno 2008 per l'imposta
ancora dovuta per l'anno 2008);
in tal caso il contribuente potrà applicare la
sanzione ridotta del 3% (1/10 del 30%) sulla
differenza o intera imposta non versata;
Sulla sola imposta (o differenza di
imposta) dovranno essere calcolati altresì gli interessi
moratori al tasso legale del 3%
con maturazione giornaliera dal giorno
successivo alla scadenza al giorno dell'effettivo
versamento tardivo. In conclusione, l'importo totale da
versare sarà ottenuto dalla somma di:
|
N. |
DESCRIZIONE |
DETTAGLIO |
|
1) |
IMPOSTA |
Differenza d'imposta o imposta interamente
non versata |
|
2) |
SANZIONI
(calcolate sulla sola imposta) |
2.50% se effettuato entro 30 giorni dal
giorno successivo alla scadenza
3% se effettuato entro la scadenza per la
presentazione della dichiarazione ICI |
|
3) |
INTERESSI |
3% 2008 con maturazione giornaliera dal
giorno successivo alla scadenza al giorno di
effettivo versamento |


Compilazione modulo per il ravvedimento
operoso
Il versamento va eseguito utilizzando il
consueto bollettino postale, con caratteri in colore rosso,
utilizzato per versare l'I.C.I. in autotassazione seguendo
le sottoelencate brevi istruzioni;
-
nelle caselline dedicate alle voci "abitazione
principale" ovvero "altri fabbricati" etc. - a seconda
delle singole fattispecie - devono essere indicati gli
importi corrispondenti alla sola imposta non versata;
-
lo spazio relativo all'importo effettivo da versare
dovrà ovviamente comprendere, oltre all'imposta non
versata, le sanzioni e gli interessi calcolati;
-
l'anno di imposta è quello di competenza (ossia
l'annualità in cui è stata effettuata la violazione);
-
deve essere barrata infine l'apposita casellina
"Ravvedimento operoso" posizionata in fondo al
bollettino. Esempio di compilazione scaricabile
cliccando su
questo link


Richiesta di
rimborso
Il rimborso delle somme versate e non dovute
deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5
anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è
stato accertato il diritto alla restituzione. Tale
disposizione si applica ai sensi di legge ai rapporti di
imposta pendenti (versamenti acconto/saldo 2004) alla
data di entrata in vigore (1/01/2007) della Legge nr. 296
del 27/12/2006 “Finanziaria 2007”;
Il modulo, predisposto dal Comune, è
disponibile in
Formato PDF Acrobat


Avvisi di accertamento in rettifica e
d’ufficio
Gli avvisi di accertamento in rettifica e
d’ufficio: il pagamento dell’importo dovrà essere effettuato
entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso mediante
versamento con bollettino di c/c postale allegato (c/c nr.
24022410)
intestato a:
I.A.P. SRL – Concessionario I.C.I.
Comune di Gricignano di Aversa
Via Villaggio n.5
80024 CARDITO (NA)
Entro lo stesso termine il contribuente potrà
richiedere la revisione/annullamento dell’avviso motivando
la richiesta e fornendo opportuna documentazione (copia
delle ricevute di versamento, eventuali contratti d’affitto
registrati, etc) utilizzando il modulo (modulo PDF),
predisposto dal Comune.
Entro lo stesso termine il contribuente potrà presentare
ricorso alla commissione tributaria provinciale di Genova.
In caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione
coattiva a mezzo ruolo ai sensi dell’art. 12 del DLgs
504/1992;


Definizione
agevolata:
Si avverte che ai sensi dell'art.16 del
D.Lgs. 18/12/1997 n. 472, è data facoltà di definire il
presente procedimento
entro 60 giorni
dalla notificazione dell'atto mediante il
versamento dell'importo ridotto specificato nell'avviso.
Qualora il Contribuente non intenda
addivenire
a definizione agevolata (riduzione ad 1/4 delle sanzioni) o
pagamento spontaneo, può richiedere,
nel termine di 60 giorni
dalla data di notifica il riesame dell'atto, compilando il
modulo predisposto (modulo
PDF) e fornendo opportuna documentazione;
entro lo stesso termine, può presentare ricorso alla
Commissione Tributaria Provinciale di Santa Maria Capua
Vetere,
con le modalità previste dagli artt. 18 e seguenti del
D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.


Regolamenti e normative


Modulistica
- Modello di dichiarazione (In attesa
di approvazione del modulo con Decreto Ministeriale)
- Ulteriore detrazione per abitazione principale (quesiti)
-
dichiarazione per uso gratuito immobile


Informazioni:
I.A.P. srl - Ufficio Tributi – via Aversa 13
- Tel 081 8131119
e-mail:
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